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L'Amministrazione della Camera valuta, mediante un apposito rapporto, le prestazioni professionali
dei dipendenti, con lo scopo primario di orientare le prestazioni verso una sempre migliore
partecipazione dei singoli al raggiungimento degli obiettivi dell'istituto. La valutazione sulle
prestazioni professionali è annuale nonché a scadenze determinate. Con distinto rapporto l'Amministrazione
valuta altresì le capacità potenziali dei dipendenti.
Alla valutazione annuale sulle prestazioni professionali si procede nel modo seguente:
a)
all'inizio di ogni periodo di valutazione il redattore del rapporto di valutazione, direttamente o
avvalendosi dei titolari di funzioni di coordinamento intermedio che con lui collaborano, procede ad un
colloquio con il dipendente per illustrare, alla luce delle funzioni dell'unità organizzativa nonché degli
obiettivi e del livello complessivo di prestazioni professionali in essa perseguiti, gli ambiti di
competenza professionale, le connesse responsabilità del dipendente e i fattori di valutazione utilizzati
in ciascuna delle aree di giudizio di cui al comma 3. I contenuti essenziali di tale illustrazione sono
trascritti su apposito modulo e sottoscritti dal compilatore e dal dipendente interessato;
b)
i rapporti di valutazione sono redatti al termine del periodo annuale, ovvero in corso d'anno per i
dipendenti trasferiti ad altro Servizio o Ufficio della Segreteria generale:
1. relativamente ai consiglieri Capi Servizio o Capi Ufficio della Segreteria generale o Titolari di incarico
individuale, dal Segretario generale;
2. relativamente ai consiglieri, dal competente consigliere Capo Servizio o Capo Ufficio della Segreteria
generale o Titolare di incarico individuale;
3. relativamente agli altri dipendenti, dal consigliere Capo ufficio o Titolare di incarico di coordinamento
di livello equiparato da cui essi dipendono, che si avvale della collaborazione dei titolari di funzioni
di coordinamento intermedio nei confronti del dipendente da valutare;
c)
il consigliere Capo Servizio o Capo Ufficio della Segreteria generale o Titolare di incarico individuale,
prima di inoltrare con la propria approvazione i rapporti di valutazione al Segretario generale,
ne verifica l'omogeneità di stesura e le eventuali divergenze rispetto a standard di valutazione
prefissati per l'intera Amministrazione e può, in ogni caso, richiedere ai singoli redattori un ulteriore
esame di tutte o di alcune delle valutazioni;
d)
il Segretario generale, avvalendosi del Servizio del Personale, promuove preventivamente e verifica
successivamente l'omogeneità di stesura dei rapporti di valutazione relativi a tutti i dipendenti della
Camera, nonché verifica eventuali divergenze delle valutazioni rispetto a criteri e standard di
valutazione e può richiedere un ulteriore esame delle valutazioni relative all'insieme dei dipendenti di
un Servizio o di un Ufficio della Segreteria generale;
e)
completato il procedimento di redazione e verifica, i rapporti di valutazione sono comunicati, entro
quindici giorni, ai dipendenti interessati e possono, se del caso, essere loro illustrati dal redattore.
Il dipendente può formulare proprie osservazioni o precisazioni in apposita sezione del rapporto;
f)
avverso i rapporti di valutazione è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione, ricorso in via
amministrativa per motivi di legittimità nonché, entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione
sul ricorso in via amministrativa, ricorso in sede giurisdizionale per gli stessi motivi. Il ricorso in
via amministrativa, corredato del parere motivato del soggetto che ha approvato il rapporto di valutazione,
è sottoposto ad una commissione presieduta dal Segretario generale e composta da un Vicesegretario
generale, da tre consiglieri Capi Servizio e da altrettanti membri supplenti estratti a sorte ogni
tre anni. La commissione è inoltre integrata da un rappresentante sindacale estratto a sorte, ogni tre
anni, da un elenco di nominativi designati in ragione di uno per ciascuna organizzazione sindacale
costituita alla Camera. La commissione delibera entro trenta giorni.
Il rapporto di valutazione sulle prestazioni professionali descrive preliminarmente, alla luce delle
funzioni dell'unità organizzativa nonché degli obiettivi e del livello complessivo di prestazioni
professionali in essa perseguiti, gli ordinari ambiti di competenza professionale e responsabilità del
dipendente e gli eventuali incarichi particolari a lui affidati nell'anno precedente. Esso esprime inoltre,
sulla base di fattori e indicatori di valutazione predefiniti alla luce della allegata
tabella A (39) e riferiti alle peculiarità dei diversi livelli e professionalità,
una valutazione mediante formule standardizzate riferite a distinte aree di giudizio fra cui: competenza
professionale e capacità tecnica, quantità e qualità del lavoro svolto (rendimento), capacità e contributo
organizzativo e di gestione delle risorse, osservanza dei doveri d'ufficio e integrazione personale
nell'organizzazione. L'insieme delle valutazioni espresse per le diverse aree di giudizio determina la
valutazione complessiva annuale sulle prestazioni.
Il redattore del rapporto sulle prestazioni professionali, prima di esprimere una valutazione complessiva
non positiva ovvero se l'interessato lo richiede preventivamente, procede ad un colloquio con il dipendente
per acquisire eventuali elementi esplicativi. Se lo ritiene utile, può comunque procedere al colloquio.
Il rapporto sulle capacità potenziali reca, in forma discorsiva, valutazioni, correlate a criteri di
giudizio predefiniti e riferiti alle peculiarità dei diversi livelli e professionalità, sulla attitudine
del dipendente ad essere impiegato in ambiti di competenza e responsabilità diversi o più complessi ovvero
in funzioni di coordinamento e direttive. Si applicano le medesime forme di tutela previste dalla
lettera f) del comma 2. Le valutazioni sulle capacità potenziali sono considerate ai fini della
discrezionale attribuzione degli incarichi di consigliere Capo Servizio, Capo Ufficio della Segreteria
generale, Titolare di incarico individuale e degli altri incarichi di coordinamento.
Note:
(38) Con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 193 dell'11 gennaio 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1317 del 18 gennaio 2000, n. 101 del 22 dicembre 2002, resa esecutiva con D.P. n. 690 del 27 dicembre 2002 e n. 160 del 17 dicembre 2003, resa esecutiva con D.P. n. 1008 del 19 dicembre 2003 l'applicazione del sistema di valutazione del personale è stata differita al 1° gennaio 2005. Ai sensi della deliberazione n. 188 del 30 luglio 2004, resa esecutiva con D.P. n. 1194 del 3 agosto 2004, fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di valutazione, gli effetti del presente articolo sono sospesi. (39) Si veda Tabella A allegata.