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Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo II - Assunzioni e progressione giuridica ed economica
  • Art. 59

    (Sistema di valutazione del personale)(38)

    1. L'Amministrazione della Camera valuta, mediante un apposito rapporto, le prestazioni professionali dei dipendenti, con lo scopo primario di orientare le prestazioni verso una sempre migliore partecipazione dei singoli al raggiungimento degli obiettivi dell'istituto. La valutazione sulle prestazioni professionali è annuale nonché a scadenze determinate. Con distinto rapporto l'Amministrazione valuta altresì le capacità potenziali dei dipendenti.
    2. Alla valutazione annuale sulle prestazioni professionali si procede nel modo seguente:
      • a) all'inizio di ogni periodo di valutazione il redattore del rapporto di valutazione, direttamente o avvalendosi dei titolari di funzioni di coordinamento intermedio che con lui collaborano, procede ad un colloquio con il dipendente per illustrare, alla luce delle funzioni dell'unità organizzativa nonché degli obiettivi e del livello complessivo di prestazioni professionali in essa perseguiti, gli ambiti di competenza professionale, le connesse responsabilità del dipendente e i fattori di valutazione utilizzati in ciascuna delle aree di giudizio di cui al comma 3. I contenuti essenziali di tale illustrazione sono trascritti su apposito modulo e sottoscritti dal compilatore e dal dipendente interessato;
      • b) i rapporti di valutazione sono redatti al termine del periodo annuale, ovvero in corso d'anno per i dipendenti trasferiti ad altro Servizio o Ufficio della Segreteria generale:
        1. 1. relativamente ai consiglieri Capi Servizio o Capi Ufficio della Segreteria generale o Titolari di incarico individuale, dal Segretario generale;
        2. 2. relativamente ai consiglieri, dal competente consigliere Capo Servizio o Capo Ufficio della Segreteria generale o Titolare di incarico individuale;
        3. 3. relativamente agli altri dipendenti, dal consigliere Capo ufficio o Titolare di incarico di coordinamento di livello equiparato da cui essi dipendono, che si avvale della collaborazione dei titolari di funzioni di coordinamento intermedio nei confronti del dipendente da valutare;
      • c) il consigliere Capo Servizio o Capo Ufficio della Segreteria generale o Titolare di incarico individuale, prima di inoltrare con la propria approvazione i rapporti di valutazione al Segretario generale, ne verifica l'omogeneità di stesura e le eventuali divergenze rispetto a standard di valutazione prefissati per l'intera Amministrazione e può, in ogni caso, richiedere ai singoli redattori un ulteriore esame di tutte o di alcune delle valutazioni;
      • d) il Segretario generale, avvalendosi del Servizio del Personale, promuove preventivamente e verifica successivamente l'omogeneità di stesura dei rapporti di valutazione relativi a tutti i dipendenti della Camera, nonché verifica eventuali divergenze delle valutazioni rispetto a criteri e standard di valutazione e può richiedere un ulteriore esame delle valutazioni relative all'insieme dei dipendenti di un Servizio o di un Ufficio della Segreteria generale;
      • e) completato il procedimento di redazione e verifica, i rapporti di valutazione sono comunicati, entro quindici giorni, ai dipendenti interessati e possono, se del caso, essere loro illustrati dal redattore. Il dipendente può formulare proprie osservazioni o precisazioni in apposita sezione del rapporto;
      • f) avverso i rapporti di valutazione è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione, ricorso in via amministrativa per motivi di legittimità nonché, entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione sul ricorso in via amministrativa, ricorso in sede giurisdizionale per gli stessi motivi. Il ricorso in via amministrativa, corredato del parere motivato del soggetto che ha approvato il rapporto di valutazione, è sottoposto ad una commissione presieduta dal Segretario generale e composta da un Vicesegretario generale, da tre consiglieri Capi Servizio e da altrettanti membri supplenti estratti a sorte ogni tre anni. La commissione è inoltre integrata da un rappresentante sindacale estratto a sorte, ogni tre anni, da un elenco di nominativi designati in ragione di uno per ciascuna organizzazione sindacale costituita alla Camera. La commissione delibera entro trenta giorni.
    3. Il rapporto di valutazione sulle prestazioni professionali descrive preliminarmente, alla luce delle funzioni dell'unità organizzativa nonché degli obiettivi e del livello complessivo di prestazioni professionali in essa perseguiti, gli ordinari ambiti di competenza professionale e responsabilità del dipendente e gli eventuali incarichi particolari a lui affidati nell'anno precedente. Esso esprime inoltre, sulla base di fattori e indicatori di valutazione predefiniti alla luce della allegata tabella A (39) e riferiti alle peculiarità dei diversi livelli e professionalità, una valutazione mediante formule standardizzate riferite a distinte aree di giudizio fra cui: competenza professionale e capacità tecnica, quantità e qualità del lavoro svolto (rendimento), capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse, osservanza dei doveri d'ufficio e integrazione personale nell'organizzazione. L'insieme delle valutazioni espresse per le diverse aree di giudizio determina la valutazione complessiva annuale sulle prestazioni.
    4. Il redattore del rapporto sulle prestazioni professionali, prima di esprimere una valutazione complessiva non positiva ovvero se l'interessato lo richiede preventivamente, procede ad un colloquio con il dipendente per acquisire eventuali elementi esplicativi. Se lo ritiene utile, può comunque procedere al colloquio.
    5. Il rapporto sulle capacità potenziali reca, in forma discorsiva, valutazioni, correlate a criteri di giudizio predefiniti e riferiti alle peculiarità dei diversi livelli e professionalità, sulla attitudine del dipendente ad essere impiegato in ambiti di competenza e responsabilità diversi o più complessi ovvero in funzioni di coordinamento e direttive. Si applicano le medesime forme di tutela previste dalla lettera f) del comma 2. Le valutazioni sulle capacità potenziali sono considerate ai fini della discrezionale attribuzione degli incarichi di consigliere Capo Servizio, Capo Ufficio della Segreteria generale, Titolare di incarico individuale e degli altri incarichi di coordinamento.
    Note:
    (38) Con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 193 dell'11 gennaio 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1317 del 18 gennaio 2000, n. 101 del 22 dicembre 2002, resa esecutiva con D.P. n. 690 del 27 dicembre 2002 e n. 160 del 17 dicembre 2003, resa esecutiva con D.P. n. 1008 del 19 dicembre 2003 l'applicazione del sistema di valutazione del personale è stata differita al 1° gennaio 2005. Ai sensi della deliberazione n. 188 del 30 luglio 2004, resa esecutiva con D.P. n. 1194 del 3 agosto 2004, fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di valutazione, gli effetti del presente articolo sono sospesi.
    (39) Si veda Tabella A allegata.